Manutenzione dell’auto in garanzia
(Normativa: la direttiva monti – regolamento europeo 1400)
Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è sostanzialmente contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori. Nel tempo la concorrenza tra i fabbricanti ha portato a concentrare l’attenzione del mercato sul prezzo e le condizioni d’acquisto ma obbligando i consumatori ad utilizzare le officine autorizzate per la manutenzione ordinaria. In sostanza i costruttori hanno potuto spostare, per così dire parte dei ricavi dalla vendita al servizio obbligando i clienti all'acquisto dei ricambi di consumo a prezzi d’affezione al di fuori di ogni concorrenza. Paradossalmente il prolungamento a due anni della garanzia ha rinforzato questa pratica.
Con la direttiva monti puoi comprare l’auto dove preferisci e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio credi, purché l’officina risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che ti possa essere negata l’applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità.
Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa, al di fuori di ogni concorrenza; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fiori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo. Questa tradizione, a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato quindi introdotto il Regolamento 1400. Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno come finalità primaria la tutela del Consumatore, nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo. Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando dalla concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate. Questo Guida vi indica i nuovi diritti, e come fare per trarne il dovuto vantaggio.
Concetti della Direttiva Monti
La Direttiva stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali.
In dettaglio:
Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore. Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica. Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica. Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate. Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia.
E’ chiaro che un officina non appartenente alla rete di assistenza del costruttore non può fornire parti e mano d’opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare il diritto di regresso verso il Venditore in alcuni casi; tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24. Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”. La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell'ambito della rete di officine Autorizzate. Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.
La nozione di “Garanzia del Costruttore”o di buon funzionamento
Il Costruttore del Veicolo si assumeva la responsabilità del buon funzionamento dell’intero veicolo acquistato dal Consumatore, riparando o sostituendo parti che si rivelassero difettose tramite una Officina debitamente autorizzata che gestisce il rapporto “contrattuale “ tra il Consumatore ed il Costruttore. Il Costruttore risponde delle Parti assemblate sul veicolo, indipendentemente dal fornitore delle medesime, comprese parti come batteria, pneumatici etc. L’intero modello della “Garanzia” riflette una concezione del rapporto tra le parti dove il Consumatore è Cliente della Casa Automobilistica, raggiunto tramite la rete organizzata della Casa stessa. Oggi non è più così; il Venditore è tenuto ad assicurare la garanzia sulle auto da lui vendute e risponde direttamente al Consumatore di ogni difetto emerso nei 24 mesi seguenti la vendita (o di più se la casa pubblicizza garanzie estese per oltre 24 mesi). Il Costruttore tipicamente subordina la propria responsabilità sulle parti difettose all'effettuazione della manutenzione ordinaria tipicamente strutturata in “tagliandi” da effettuarsi a percorrenza o scadenze temporali prescritte.
La nozione di Manutenzione Ordinaria
Per mantenere lo stato di efficienza previsto dalla Casa Automobilistica il veicolo deve essere sottoposto a periodiche ispezioni e sostituzione di materiali di consumo. Durante queste fasi di ispezione le parti sottoposte ad usura vengono verificate e, se necessario, sostituite a pagamento; in caso di usura anomala o di difetti in altre parti che causano tale anomala usura l’Officina deve segnalare tale necessità perché l’Acquirente possa decidere il da farsi. Durante il periodo di Garanzia ovviamente l’Acquirente richiederà l’applicazione della medesima. L’aspetto rilevante della corretta manutenzione ordinaria è l’ ispezione sistematica del veicolo che è finalizzata a prevenire inconvenienti seri identificando difetti o anomalie in fase precoce. Questa è la ragione per cui la mancata effettuazione dei “tagliandi” è legittimamente ragione perché venga negata l’applicazione della Garanzia da parte della casa Automobilistica anche per parti apparentemente non direttamente coinvolte nei “tagliandi. In effetti il contenuto delle operazioni relative ai “tagliandi” è descritto sommariamente nel “libretto d’uso e manutenzione” consegnato al Consumatore insieme al veicolo ( il “cosa”), mentre le procedure di ispezione ed i criteri di valutazione dello stato d’usura etc (il “come”), sono riservati alla letteratura tecnica, circolari e quant'altro che la Casa Automobilistica riservava alla propria rete di assistenza. Oggi, con modalità diverse da Casa a casa, tali informazioni sono obbligatoriamente rese disponibili anche agli Operatori indipendenti.
*Da anni è possibile effettuare i tagliandi ordinari della propria auto nuova, quindi ancora in garanzia, presso il proprio meccanico di fiducia, a patto che questo sia qualificato.
Il tutto grazie al REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (chiamato anche Direttiva Monti).
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